REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEI TESSERATI DAGLI ABUSI E DALLE CONDOTTE DISCRIMINATORIE
(SAFEGUARDING POLICY)
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Finalità
La A.S.D. Atletica Livorno (di seguito chiamata Società) con il presente Regolamento intende promuovere il diritto di tutti i Tesserati a svolgere attività in un ambiente consono, sano e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e, congiuntamente, disporre pratiche di prevenzione, contrasto e sanzione di qualsiasi condotta discriminatoria, forma di abuso e/o sfruttamento sulla persona, in ogni ambito, per ragioni di razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, idee politiche, status sociale, disabilità e risultati delle prestazioni sportive.
Per quanto al punto 1., ha emanato il presente Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie e istituito il Responsabile per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie.
La Società, con l’emanazione del presente Regolamento, si pone i seguenti obiettivi:
la promozione dei diritti di cui all’art. 2 dei Principi Fondamentali del CONI e di cui al Regolamento federale;
la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità;
la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
l’individuazione e l’attuazione di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office -, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
l’informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding;
la realizzazione di misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche;
l’individuazione delle modalità di segnalazioni nonché la tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime;
la definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;
la specificazione delle conseguenze, anche in ambito endoassociativo, derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;
adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione;
misure idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione del Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie e delle politiche di safeguarding di cui alle lettere precedenti e, in particolar modo, delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali;
misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni al Responsabile per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie.
Art. 2 – Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento si applica a tutti i Tesserati della Società
2. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell’ambito e connesse all’attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive.
3. Le condotte rilevanti, come previste dal successivo art. 3, possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese ma non solo:
a. di persona;
b. tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, socialnetwork e blog.
Art. 3 – Comportamenti rilevanti
1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:
a) l’abuso psicologico;
b) l’abuso fisico;
c) la molestia sessuale;
d) l’abuso sessuale;
e) la negligenza;
f) l’incuria;
g) l’abuso di matrice religiosa;
h) il bullismo, il cyberbullismo:
i) i comportamenti discriminatori.
2. A tal fine, vengono considerati:
a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l’integrità psicofisica del Tesserato. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
3. In ogni caso, è considerata quale “molestia” e/o “abuso” ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo o ideali, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.
TITOLO II – PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI
Art. 4 Con riferimento a quanto previsto dal precedente articolato, i modelli citati stabiliscono adeguate misure per l’individuazione delle specifiche aree di rischio nonché più in generale adeguati strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi, prevedendo tra l’altro:
a) l’adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all’attività sportiva;
b) l’adozione di adeguati strumenti per l’inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
c) l’adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dall’Affiliata;
e) l’adozione di adeguati strumenti per incentivare l’adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti “di corresponsabilità o collaborazione” tra atleti, tecnici, personale di supporto;
f) l’adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma successivo, informandone il Responsabile e il Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office;
g) l’adozione di adeguati protocolli che consentano l’assistenza psicologica o psicoterapeutica ai tesserati;
h) l’adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera in materia di safeguarding;
i) l’adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dalla Società
j) l’adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo:
i. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l’esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.);
ii. viaggi, trasferte e pernotti;
iii. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;
iv. manifestazioni sportive di qualsiasi livello.
Art. 5 I modelli citati stabiliscono adeguate misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni, prevedendo tra l’altro:
a) adeguati provvedimenti di quick-response, in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi;
b) adeguati provvedimenti, in ambito endoassociativo, per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli di cui al modello stesso;
c) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di early warning, al fine di favorire l’emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;
d) la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l’altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
e) l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
i. presentato una denuncia o una segnalazione;
ii. manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding;
f) l’adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.
In ogni caso i provvedimenti di cui alle lett. a) e b) devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall’ordinamento della Federazione Italiana di Atletica Leggera.
Art. 6 – Obblighi dei Tesserati
I Tesserati sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:
1) riservare ad ogni altro Tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
2) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
3) programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
4) porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele
5) prevenire, durante gli allenamenti, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
6) comportarsi con tutti gli altri Tesserati, nei confronti dei Giudici di Gara e dei volontari durante l’attività sportiva e le manifestazioni agonistiche, in modo rispettoso della dignità personale e della altrui sensibilità e del decoro, accettando le decisioni dei soggetti aventi posizione di garanzia e controllo secondo l’ordinamento sportivo ed esercitando il legittimo diritto di critica in modo leale, educato e senza alimentare la cultura del sospetto.
Art. 7 – Natura delle disposizioni
1. La commissione di condotte di cui all’art. 3, le violazione degli obblighi di cui all’art. 4 e dell’art. 5 e in generale degli obblighi del presente Regolamento, nonché la commissione di condotte che integrino violazioni del capo II, titolo I, libro III del D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater-1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies del codice penale, sono considerate illecito, e determinano la possibilità di applicazione di una delle sanzioni di cui al Regolamento di Giustizia della Federazione, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità dei fatti.
Art. 8 – Conoscenza ed osservanza del presente Regolamento
1. I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi all’uopo preposti.
2. Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet della Società e sarà garantita la massima diffusione dello stesso.
TITOLO III – PROCEDURA AVANTI IL GARANTE
Art. 9 Modalità e dovere di segnalazione
1. I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgano Tesserati anche minorenni, possono darne immediata comunicazione al Responsabile safeguarding della Società per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, mediante un indirizzo pec o di mail ordinaria del quale viene data adeguata pubblicità sul sito societario. Nel caso di molestie e abusi sessuali vi è un obbligo di segnalazione da parte dei tesserati maggiorenni, che ne vengano a diretta conoscenza; l’eventuale inottemperanza a tale obbligo determinerà una responsabilità disciplinare.
2. La Segnalazione verrà presa in considerazione, laddove non anonima ai sensi del successivo art. 11, soltanto laddove l’identità del segnalante, come riferita nella segnalazione medesima, risulti chiara e confermata.
3. Il Responsabile procede, ove ritenuto di competenza, senza indugio a inoltrare la segnalazione ai competenti Organi Pubblici e Sportivi;
4. Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e dell’individuazione dei soggetti coinvolti.
Art. 10 – Riservatezza delle segnalazioni
1. La Società e il Responsabile garantiscono la riservatezza del segnalante, qualora espressamente richiesto. Parimenti è facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse agli Organi competenti. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia ritenuta evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.
2. Al fine di favorire le segnalazioni di situazioni di abuso e pericolo attuale, è istituito il servizio di whistleblowing sul sito internet istituzionale della FIDAL in apposita collocazione di agevole accesso. In tal caso, la segnalazione potrà essere inoltrata nel completo anonimato del segnalante; dalla medesima potrà conseguire l’apertura del procedimento esclusivamente laddove vi sia una chiara individuazione dei soggetti coinvolti e degli indizi e degli elementi di prova a sostegno.
3. Le segnalazioni pervenute ai sensi del comma precedente sono trasmesse dal Segretario Generale della FIDAL al Presidente dell’ufficio del Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie e sono messe a disposizione dell’Ufficio del Procuratore Federale, laddove legittime secondo le condizioni del presente regolamento.
Art. 11 – Obbligo di riservatezza dell’Ufficio della Società e soggetti vari
In ogni caso, l’Ufficio e gli eventuali consulenti e collaboratori coinvolti assumono l’onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell’espletamento dei compiti affidati.
In ogni caso, la Società, il Responsabile e gli eventuali consulenti e collaboratori coinvolti assumono l’onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell’espletamento dei compiti affidati.
Art. 12 – Attivazione del Garante
1. L’Ufficio del Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatori viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità:
1) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
2) segnalazione come da precedenti articoli di questo regolamento;
3) acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
4) trasmissione di documenti da parte di Organi Federali, anche territoriali, ovvero da parte dell’Ufficio della Procura Federale laddove emergenti in materia di competenza dell’Ufficio del Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie durante un’indagine disciplinare.
Art. 13 – Il Procedimento
1. Per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà di cui al titolo II e in ogni caso di attivazione ai sensi dei precedenti articoli, l’Ufficio e gli eventuali consulenti e collaboratori coinvolti, salvo l’obbligo di verbalizzazione di ogni attività e/o riunione e di motivazione sintetica della raccomandazione, hanno facoltà di gestione informale del Procedimento.
TITOLO IV – INIZIATIVE E INFORMAZIONE OBBLIGATORIA
Art. 14 – Misure per la diffusione del presente Regolamento
La diffusione del presente Regolamento è obbligatoria nei confronti dei Tesserati.
La Società è tenuta all’affissione del Regolamento presso la propria sede sociale e presso l’impianto sportivo nel quale viene svolta attività sportiva, se presente una bacheca sociale e sul sito della stessa;
l’obbligo di immediata pubblicazione della notizia dell’adozione e dei relativi aggiornamenti presso la sede della Società e sulla rispettiva homepage del sito;
l’obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del modello adottato nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile e degli obblighi dei tesserati di cui al Regolamento;
l’obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile e al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office, nonché all’Ufficio della Procura federale ove competente;
la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.
TITOLO V – DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI
Art. 15 – Doveri e obblighi per tutti i tesserati.
Con riferimento a quanto previsto in precedenza i modelli stabiliscono tra l’altro i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati:
a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
b) astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo con finalità sessuale, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
d) impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell’attività sportiva;
f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
j) segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
Art. 16 – Doveri e obblighi dei Dirigenti sportivi e dei Tecnici
1. Con riferimento a quanto previsto, i modelli stabiliscono tra l’altro i seguenti doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:
a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;
h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi;
i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile;
k) impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
n) sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
p) astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
k) segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
Art. 17 – Diritti, Doveri e Obblighi degli Atleti
1. Con riferimento a quanto previsto, i modelli stabiliscono tra l’altro i seguenti diritti, doveri e obblighi a carico degli atleti:
a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi,;
c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive, comportandosi con gli altri Tesserati, ivi compresi Giudici di Gara e volontari, in modo rispettoso della dignità personale e dell’altrui decoro, accettando le decisioni dei soggetti aventi posizione di garanzia e/o controllo secondo l’ordinamento sportivo ed esercitando il diritto di critica in modo legale, educato e senza alimentare la cultura del sospetto;
f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi, tecnici e giudici di gara, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile ;
k) segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18 – Sanzioni
Per le eventuali sanzioni a carico dei contravventori, il Responsabile rinvierà al Collegio dei Probiviri, con la documentazione e/o le segnalazioni relative, che procederà con le audizioni riservate e valuterà le sanzioni da applicare secondo una gradualità commisurata alla gravità del fatto commesso e accertato.
Art. 19 – Disposizioni finali e transitorie
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera del Consiglio Direttivo.
Gli obblighi ivi previsti entrano in vigore dal 1 Settembre 2024.
Le segnalazioni al responsabile del Safeguarding , nell’attesa che lo stesso sia nominato (entro 31.12.24), saranno fatte direttamente al Presidente della Società.